Dall'A.S. 2017/2018 l'indicatore è pubblicato con cadenza trimestrale sul Portale Scuola in Chiaro.

 

Il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24/04/2014, n.95), convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n.143), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 33, comma 1.

"Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  con  cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi  di  pagamento  relativi agli acquisti di beni, servizi e  forniture,  denominato  'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno  2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni  pubblicano  un indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato   "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” (GU Serie Generale n.265 del 14-11-2014)

Definizioni

“transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

“giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

“data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;

“importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento

Tempi pubblicazione

indicatore annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento

indicatore trimestrale, a decorrere dal 2015, entro 30 giorni successivi al trimestre

Periodo di riferimento  trimestre Valore  note 
2014 -- -13,75  il periodo di riferimento per l'anno 2014 è gennaio - dicembre 2014
2015 -17,29  il periodo di riferimento è gennaio - marzo 2015
2015 -19,81  il periodo di riferimento è aprile - giugno 2015
2015 ND  il periodo di riferimento è luglio - settembre 2015
2015 ND  il periodo di riferimento è ottobre - dicembre 2015
2016 --    il periodo di riferimento per l'anno 2016 è gennaio - dicembre 2016
2017 --

 

 il periodo di riferimento per l'anno 2017 è gennaio - dicembre 2017 
       

 

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